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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25438 del 17/12/2015 (Rv. 638162 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Certificato attestante la sussistenza dei necessari requisiti - Deposito al momento della registrazione dell'atto - Certificato provvisorio - Onere del contribuente - Omessa produzione nei termini previsti - Conseguenza - Liquidazione della maggiore imposta di registro ed ipotecaria.
Stato
decisa il 2015-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638162-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie in favore della piccola proprietà contadina, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta devono produrre, a pena di decadenza dal beneficio, al momento della registrazione dell'atto lo stato di famiglia ed un certificato dell'ispettorato provinciale agrario che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai n. 1, 2, 3 dell'art. 2 della l. n. 604 del 1954, ovvero una attestazione provvisoria della pendenza degli accertamenti per il rilascio; in questo caso, l'interessato è tenuto a presentare entro il termine perentorio di tre anni il certificato definitivo, senza il quale sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 3, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)