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Sez. 3, Sentenza n. 1417 del 14/04/1975 (Rv. 374975 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - TUTELA - TUTORE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374975-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - TUTELA - TUTORE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE.*

Il tutore dell'incapace non deve munirsi di autorizzazione del giudice tutelare per proporre opposizione avverso gli Atti esecutivi di un procedimento espropriativo in danno del rappresentato, ne, conseguentemente, per proporre le eventuali successive impugnazioni; detta opposizione concretizza infatti una mera resistenza alla iniziativa giudiziaria del creditore, al fine della conservazione degli interessi del rappresentato, e non rientra quindi nella espressione 'promuovere giudizì di cui all'art 374 n 5 cod civ, riflettente la diversa ipotesi del tutore che intenda rendersi attore, per far valere una pretesa ricollegabile alla sfera patrimoniale dell'incapace.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)