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Sez. 3, Sentenza n. 794 del 24/11/1980 Ud. (dep. 11/02/1981) Rv. 147531 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - SERVIZIO POSTALE - CONSEGNA DELL'ATTO - ESTREMO DELLA CONVIVENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147531-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - SERVIZIO POSTALE - CONSEGNA DELL'ATTO - ESTREMO DELLA CONVIVENZA - ESCLUSIONE.*

L'art 7 RD 21 ottobre 1923, n 2393 (norme per la notificazione degli Atti giudiziari a mezzo della posta), disponendo che 'se la consegna non puo essere fatta personalmente al destinatario, il piego e consegnato ad uno della famiglia, od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatariò non richiede affatto l'estremo della 'convivenzà ed e evidente che con il termine 'uno della famiglià il legislatore abbia voluto indicare qualunque prossimo congiunto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 178, Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)