Sez. 1, Sentenza n. 6536 del 19/01/1984 Ud. (dep. 14/07/1984) Rv. 165294 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - SERVIZIO POSTALE - CONSEGNA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - ACCERTAMENTO O INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA - OMISSIONE - NOTIFICA EFFETTUATA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 890/82 - VALIDITÀ DELL'ATTO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - SERVIZIO POSTALE - CONSEGNA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - ACCERTAMENTO O INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA - OMISSIONE - NOTIFICA EFFETTUATA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 890/82 - VALIDITÀ DELL'ATTO.*
Nel vigore della nuova normativa della notificazione a mezzo posta, l'omessa indicazione del rapporto di convivenza nell'avviso di ricevimento è causa di nullità della notificazione se il plico venga consegnato a persona diversa dal destinatario, e sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna manchi, oltre la specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, l'aggiunta dell'indicazione, se trattasi di familiare, di convivente anche se temporaneo (art. 7 legge 910/82): tale nullità non retroagisce alle notificazioni effettuate ed esaurite nel vigore della precedente disciplina della notificazione a mezzo della posta (R.d. 2393/23), che tali indicazioni non richiedeva. Trattasi infatti, di normative di diritto processuale per le quali non vale il principio di applicazione della disposizione più favorevole, ex art. 2 cod. pen. bensì quello del "tempus regit actum". (la giurisprudenza, nel vigore della legge precedente, ha costantemente escluso la necessità dell'accertamento e della indicazione del rapporto di convivenza e conseguentemente la nullità della notifica in caso di omissione). (V mass n 147531; (V mass n 146882; (V mass n 145744, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 178, Cod. Proc. Pen. art. 179, Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)