Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 04)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA SOCIALE | Crediti contributivi dell'ENASARCO - Privilegio generale sui mobili - Applicabilità - Danno derivante dalla mancata considerazione di tali crediti ad opera del liquidatore di una società di capitali - Determinazione - Modalità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA SOCIALE
In tema di responsabilità del liquidatore di società di capitali, qualora quest'ultimo ometta di considerare un credito dell'ENASARCO rientrante fra quelli contemplati dagli artt. 2753 e 2754 c.c., che istituiscono un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro per i crediti contributivi, il danno lamentato deve essere valutato facendo riferimento all'ordine preferenziale di pagamento che, in ipotesi, tale credito, ove non fosse stato pretermesso, avrebbe dovuto ricevere nella fase in cui gli altri debiti sociali sono stati soddisfatti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2754 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)