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Sez. 5, Sentenza n. 19732 del 10/10/2005 (Rv. 587099 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Liquidazione - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Creditori sociali non soddisfatti - Azioni a tutela dei creditori - Azione nei confronti del socio - Alternatività rispetto all'azione nei confronti della società non ancora estinta - Sussistenza - Responsabilità del socio - Presupposto - Riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione - Prova - Onere a carico del creditore - Sussistenza - Fattispecie in tema di avvisi di irrogazione di sanzioni in materia di IVA.
Stato
decisa il 2005-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587099-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

Nella previsione normativa di cui all'art. 2456, comma secondo, cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, applicabile nella specie "ratione temporis") - in forza della quale "dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi" - va ravvisata, in coerenza con il principio secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determina l'estinzione se e fino a quando permangano debiti sociali, una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato passivo, per la quale all'obbligazione della società si aggiunge, "pro parte", quella dei singoli soci (oltre che dei liquidatori colpevoli): e ciò quale ulteriore garanzia per i creditori insoddisfatti, ai quali è data la facoltà di scelta fra l'agire contro la società, non ancora estinta, ovvero contro i soci. Come risulta, peraltro, dal chiaro tenore testuale della norma, la responsabilità dei soci per le obbligazioni non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo: sicché il creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo, e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dal convenuto. (Fattispecie relativa ad avvisi di irrogazione di sanzioni in materia di IVA emessi, in difetto dell'anzidetta prova, nei confronti del socio di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)