Sez. L, Sentenza n. 2718 del 24/02/2001 (Rv. 544164 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Condanna alle spese contenuta in un provvedimento di accoglimento della istanza cautelare - Opponibilità ai sensi degli artt. 645 e 669, "septies" cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE
Avverso una pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite in sede di accoglimento cautelare è sempre consentita l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e segg. cod. proc. civ. in virtù del richiamo operato dall'art. 669 "septies", ultimo comma, del codice di rito, che, benché espressamente dettato in relazione al provvedimento di rigetto della istanza cautelare, deve ritenersi applicabile anche al caso di accoglimento della stessa. Ne consegue la inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti di detta pronuncia, alla quale, pur non potendosi negare il carattere della decisorietà, manca quello della definitività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)