diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6133 del 19/06/1998 (Rv. 516617 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Condanna alle spese contenuta in provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare o in provvedimento concludente il procedimento per motivi diversi dal rigetto o dalla dichiarazione di incompetenza - Opponibilità ai sensi degli artt. 669 septies e 645 cod. proc. civ. - Estensione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516617-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

In tema di provvedimenti cautelari, l'art. 669 septies cod. proc. civ., introdotto dalla legge n. 352 del 1990, prevedendo espressamente l'opponibilità, ai sensi degli art. 645 e seguenti cod. proc. civ., della condanna alle spese contenuta nell'ordinanza di rigetto, ha creato un nuovo modello di procedimento, ponendosi quale vera e propria norma di chiusura intesa ad evitare che la parte sia costretta ancora a servirsi del ricorso straordinario regolato dall'art. 111 Cost., strumento poco adatto a censure aventi ad oggetto soprattutto le valutazioni di merito dei criteri di liquidazione delle spese; ne consegue che detta norma, benché espressamente dettata in relazione al provvedimento (emesso prima del giudizio di merito) col quale il giudice rigetta l'istanza cautelare o si dichiara incompetente, va interpretata estensivamente e deve perciò ritenersi applicabile anche nei casi di accoglimento in cui, per errore o per altro motivo, sia stata emessa pronuncia sulle spese, o nei casi in cui vi sia pronuncia che chiude il processo per motivi diversi (nella specie, per dichiarazione di cessazione della materia del contendere).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)