Sez. 2 - , Sentenza n. 22153 del 11/12/2018 Ud. (dep. 21/05/2019) Rv. 275588 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Annullamento della Corte di cassazione per motivi meramente procedurali del provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ricusazione emesso dalla corte di appello - Conseguenze - Nullità della sentenza di condanna precedentemente emessa dal giudice ricusato - Esclusione – Ragioni.
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE
Non determina nullità della sentenza di condanna emessa dal giudice ricusato la successiva decisione della Corte di cassazione che abbia annullato il provvedimento della corte d'appello dichiarativo della inammissibilità dell'istanza di ricusazione per vizi meramente procedurali e non attinenti alla erronea valutazione della concreta idoneità del giudice ricusato ad esercitare correttamente la funzione giurisdizionale nello specifico processo, poiché solo quando è accertata la mancanza della precondizione di imparzialità e terzietà è configurabile una nullità per incapacità del giudice, deducibile mediante impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)