Sez. 1, Sentenza n. 9435 del 19/01/2015 Cc. (dep. 04/03/2015) Rv. 262883 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Annullamento della Corte di cassazione per motivi meramente procedurali del provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ricusazione emesso dalla Corte di Appello - Conseguenze - Nullità della sentenza di condanna precedentemente emessa dal giudice ricusato - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE
Non comporta nullità della sentenza di condanna emessa dal giudice ricusato la successiva decisione della Corte di cassazione che abbia annullato il provvedimento della Corte d'appello d'inammissibilità dell'istanza di ricusazione per vizi meramente procedurali e non attinenti alla erronea valutazione della concreta idoneità del giudice ricusato ad esercitare correttamente la funzione giurisdizionale nello specifico processo, poiché solo quando è accertata la mancanza della precondizione di imparzialità e terzietà è configurabile una nullità per incapacità del giudice, deducibile mediante impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)