Sez. 5, Sentenza n. 16714 del 27/07/2007 (Rv. 600083 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Riscossione a seguito di accertamento con rettifica - Formazione e notifica del ruolo per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 - Termini prorogati al 31 dicembre 2000 - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In materia di ICI, a norma dell'art. 11, comma secondo, del d.lgs. n. 504 del 1992, il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce, nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza, notificando l'avviso di accertamento, motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia. Per l'anno 1994, relativamente al quale la dichiarazione doveva essere presentata nel 1995, il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento era fissato al 31 dicembre 1997; tale scadenza era prorogata di un anno dall'art. 3, comma cinquantanovesimo, l. n. 662 del 1996 e, quindi, al 31 dicembre 1998. Per quanto riguarda gli anni 1995, 1996 e 1997, i rispettivi termini di decadenza erano fissati al 31 dicembre 1998, 31 dicembre 1999 e 31 dicembre 2000. Con riferimento alla situazione relativa all'anno 1993, invece, il termine di decadenza doveva considerarsi fissato, ai sensi dell'art. 43, comma primo, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 3, comma primo, della legge n. 146 del 1998, al quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, quindi, al 31 dicembre 1998. Per gli anni 1993, 1994, 1995, il termine di decadenza, già fissato al 31 dicembre 1998, è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 31, comma sesto, legge n. 448 del 1998 e, successivamente al 31 dicembre 2000 dall'art. 30, comma decimo, legge n. 448 del 1999, che ha coinvolto nella proroga anche il termine relativo all'anno 1996.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 59 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 3 com. 1, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1998 num. 488 art. 30 com. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)