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Sez. 5, Sentenza n. 21333 del 07/08/2008 (Rv. 604708 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Liquidazione - Termine - Proroga ex art. 18, comma 4, della l. n. 388 del 2000 - Applicabilità - Condizioni - Immobili già iscritto in catasto - Revisione della rendita catastale - Applicabilità della proroga - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604708-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In materia di ICI, l'art. 18, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d'imposta 1994 e successive, si riferisce ai fabbricati non iscritti in catasto o da riscrivere per effetto di variazioni permanenti, con la conseguenza che detta proroga non si applica con riguardo agli immobili già iscritti in catasto con relativa rendita, anche qualora questa risulti maggiorata per effetto dell'applicazione di nuove tariffe d'estimo.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 18 com. 4, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)