Sez. L, Sentenza n. 2020 del 28/04/1978 (Rv. 391381 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - NUOVA NORMATIVA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - LIMITI - ECCEZIONI NUOVE CONTENUTE NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE NOTIFICATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO - ESAMINABILITA DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - NUOVA NORMATIVA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - LIMITI - ECCEZIONI NUOVE CONTENUTE NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE NOTIFICATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO - ESAMINABILITA DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO.*
L'art 20 della legge n 533 del 1973 sulle controversie di lavoro, stabilendo l'applicabilita delle norme relative anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, non dispone la retroattivita assoluta di tutte le norme, ossia la loro estensione anche agli Atti processuali compiuti ritualmente prima della stessa data di applicazione. Da cio consegue che il giudice d'appello deve pronunciare sulle eccezioni nuove contenute nell'atto d'impugnazione notificato prima della data suddetta, vale a dire sotto il vigore dell'art 345 cpv cod proc civ (che ammette le eccezioni nuove in appello), e non sotto il vigore dell'art 437, nuovo testo, dello stesso codice. (V 1980/75, mass n 375684).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)