Sez. L, Sentenza n. 1980 del 19/05/1975 (Rv. 375684 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - NORMATIVA DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO IN EPOCA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - VALIDITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - NORMATIVA DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO IN EPOCA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - VALIDITA.*
L'art 20 della legge 11 agosto 1973 n 533, sulle controversie di lavoro, stabilisce l'applicabilita delle norme della stessa legge anche ai giudizi in corso nel momento della sua entrata in vigore, ma non stabilisce la retroattivita delle stesse norme, vale a dire la loro applicabilita anche agli Atti processuali compiuti prima della sua entrata in vigore. Da cio consegue che l'eccezione di prescrizione deve ritenersi rituale anche se proposta per la prima volta in appello, qualora la proposizione sia anteriore al detto momento (e cioe anteriore all'entrata in vigore dell'art 437 cpv cod proc civ, nel nuovo testo modificato dalla legge n 533 del 1973, secondo cui non sono proponibili in appello nuove eccezioni).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)