Sez. 2, Sentenza n. 4553 del 07/12/1976 (Rv. 383277 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - PROROGABILITA - PROROGA PER MANCATO OD IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - CONSEGUENZE - COMPIMENTO DEL TERMINE PROROGATO NEL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE FERIALE EX LEGGE N 742 DEL 1969 - APPLICABILITA - TERMINI PROROGATI PER LA INAGIBILITA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - PROROGABILITA - PROROGA PER MANCATO OD IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - CONSEGUENZE - COMPIMENTO DEL TERMINE PROROGATO NEL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE FERIALE EX LEGGE N 742 DEL 1969 - APPLICABILITA - TERMINI PROROGATI PER LA INAGIBILITA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - SUSSISTENZA.*
Il DL n 437 del 1948 - nel disporre che, in caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, i termini processuali sono prorogati di quindici giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale che determina l'eccezionalita e la durata dello evento - non ha introdotto una diversa ed autonoma ipotesi di sospensione, ma una proroga in senso tecnico dei suddetti termini, nel senso che ne ha allungato la durata, spostandone il dies ad quem dalla data originaria ad altra successiva alla riattivazione degli uffici giudiziari. Ne consegue che, se per effetto dello spostamento della loro data di scadenza, dovuto alla proroga, i termini vengono a compiersi nel periodo feriale, ai medesimi risulta automaticamente applicabile la sospensione disposta in via generale dalla legge n 742 del 1969, la quale non distingue fra termini processuali prorogati o meno e non prevede altri limiti alla sua sfera di applicazione oltre quelli tassativamente elencati nei suoi articoli 2 e seguenti. In particolare, detta sospensione e applicabile ai termini processuali per gli Atti da compiersi presso l'ufficio unico notifiche, esecuzioni e protesti presso la Corte d'appello di Roma, prorogati al 20 agosto 1970 per effetto dei decreti ministeriali 23 aprile e 4 agosto 1970, emanati in considerazione della inagibilita del palazzo di giustizia di Roma. (V 2545/73, mass n 366002; (V 15/73, mass n 363763).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/04/1948 num. 437 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., DM 23/04/1970, DM 04/08/1970
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)