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Sez. 2, Sentenza n. 1213 del 07/05/1973 (Rv. 363763 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363763-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Costituisce facolta discrezionale ed insindacabile del giudice di merito disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, con lo unico limite di non far carico delle spese stesse, neppure parzialmente, alla parte vittoriosa. (Conf 1567/72, mass n 358294).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)