Sez. 2, Sentenza n. 1213 del 07/05/1973 (Rv. 363763 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Costituisce facolta discrezionale ed insindacabile del giudice di merito disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, con lo unico limite di non far carico delle spese stesse, neppure parzialmente, alla parte vittoriosa. (Conf 1567/72, mass n 358294).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)