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Sez. L - , Ordinanza n. 26654 del 15/09/2023 (Rv. 668768 - 02)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE | Liquidazione dei danni patrimoniali - Determinazione del reddito - Nell’ipotesi di lavoro dipendente - Criteri - Capitalizzazione anticipata del reddito perduto - Interessi - Decorrenza.
Stato
decisa il 2023-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668768-02

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE

Nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti, occorre prendere in considerazione il reddito percepito in concreto e corrispondente alle competenze effettive al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari. Qualora per la liquidazione si adotti il sistema della capitalizzazione anticipata, che fa conseguire il risarcimento in anticipo sulla data in cui si verificherebbe il danno reale, gli interessi devono decorrere dal momento della liquidazione e non dall'illecito.

Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2056, Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)