Sez. 3, Sentenza n. 4508 del 28/03/2001 (Rv. 545263 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Liquidazione dei danni patrimoniali - Determinazione del reddito - Nell'ipotesi di lavoro dipendente - Criteri - Capitalizzazione anticipata del reddito perduto - Interessi - Decorrenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
Nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti, occorre prendere in considerazione il reddito percepito in concreto e corrispondente alle competenze effettive al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari. Qualora per la liquidazione si adotti il sistema della capitalizzazione anticipata, che fa conseguire il risarcimento in anticipo sulla data in cui si verificherebbe il danno reale (nella specie dei congiunti della vittima), gli interessi devono decorrere dal momento della liquidazione e non dall'illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2056, Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)