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Sez. 2, Sentenza n. 3342 del 21/05/1980 (Rv. 407140 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - STIPULAZIONE DINANZI AL NOTAIO - MODIFICAZIONE DI ALCUNE CLAUSOLE DELLA PRECEDENTE SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA DI QUEST'ULTIMA - PERSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407140-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - STIPULAZIONE DINANZI AL NOTAIO - MODIFICAZIONE DI ALCUNE CLAUSOLE DELLA PRECEDENTE SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA DI QUEST'ULTIMA - PERSISTENZA - ESCLUSIONE.*

Quando nella stipula davanti al notaio di un contratto di trasferimento immobiliare vengano modificate alcune clausole della precedente scrittura privata, unica fonte di diritti e di obbligazioni per le parti e, in ogni caso, l'atto notarile che contiene la definitiva formulazione della comune intenzione delle parti e rispetto al quale il contenuto della precedente scrittura privata perde ogni valore vincolativo e puo essere utilizzata solo ai fini della interpretazione della volonta negoziale successivamente manifestata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)