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Sez. 2, Sentenza n. 2864 del 09/02/2006 (Rv. 586253 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - RIGETTO | Opposizione tardiva - Termine - Decorrenza - Primo atto di esecuzione affetto da invalidità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586253-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - RIGETTO

In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la "ratio" dell'art. 650 terzo comma cod. proc. civ., secondo cui il termine decorre dal primo atto di esecuzione, va ravvisata nel fatto che la relativa notifica è di per sè idonea a porre la parte che assuma di non avere avuto conoscenza dell'ingiunzione per difetto di notifica di venire a conoscenza della stessa, e ciò indipendentemente dalla nullità di cui sia affetto il pignoramento - semprechè la stessa non dipenda a sua volta da un vizio di notifica che impedisca alla parte di giungere alla cognizione dell'ingiunzione - giacchè la parte non può più ignorare l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)