Sez. 3, Ordinanza n. 23214 del 14/07/2026 (Rv. 679307-02)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - RIGETTO | Opposizione tardiva - Termine - Decorrenza - Primo atto di esecuzione affetto da invalidità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - RIGETTO
In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la ratio dell'art. 650, comma 3, c.p.c., secondo cui il termine decorre dal primo atto di esecuzione, va ravvisata nel fatto che la relativa notificazione è, di per sé, idonea a porre la parte che assuma di non avere avuto conoscenza dell'ingiunzione per difetto di notifica, di venire a conoscenza della stessa, giacché la parte non può più ignorare l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, e ciò indipendentemente dalla nullità da cui sia affetto il pignoramento, sempre che la stessa non dipenda, a sua volta, da un vizio di notificazione che impedisca alla parte di venire a conoscenza dell'ingiunzione.
Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)