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Sez. L, Sentenza n. 3252 del 27/05/1982 (Rv. 421210 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTROVERSIE - PROVA - INAIL - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELL'AMMONTARE DEI PREMI DOVUTI - LIQUIDAZIONE DI QUESTI IN BASE AL DOPPIO DELLE RETRIBUZIONI CALCOLATE IN VIA PRESUNTIVA - OPPOSIZIONE ALL'ESATTEZZA DI SIFFATTO COMPUTO - FACOLTÀ DEL DATORE DI LAVORO - MEZZI PROBATORI RELATIVI.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421210-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTROVERSIE - PROVA - INAIL - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELL'AMMONTARE DEI PREMI DOVUTI - LIQUIDAZIONE DI QUESTI IN BASE AL DOPPIO DELLE RETRIBUZIONI CALCOLATE IN VIA PRESUNTIVA - OPPOSIZIONE ALL'ESATTEZZA DI SIFFATTO COMPUTO - FACOLTÀ DEL DATORE DI LAVORO - MEZZI PROBATORI RELATIVI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - poiché un accertamento diretto sull'ammontare dei premi dovuti può avvenire unicamente sulla scorta delle registrazioni che devono essere tenute a cura del datore di lavoro e, in particolare, del libro paga e del libro matricola, i quali vanno messi a disposizione dell'Inail ad ogni sua richiesta, con gli altri libri contabili e con tutti gli altri documenti necessari per un adeguato controllo delle registrazioni anzidette - ove l'istituto, a fronte della mancata comunicazione, da parte del datore di lavoro, delle mercedi erogate nel periodo cui attiene il premio assicurativo, ritenga di procedere alla liquidazione dello stesso in base al doppio delle retribuzioni calcolate in via presuntiva (art. 28, sesto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), con conseguente utilizzazione degli elementi indiretti idonei a ricostruire con sufficiente approssimazione l'ammontare complessivo delle mercedi erogate, il datore di lavoro ha la facoltà di contrastare l'esattezza di siffatto computo presuntivo proprio mediante l'esibizione dei libri e degli altri documenti che la legge gli fa Obbligo di tenere a prova dell'entità del suo debito verso l'istituto medesimo.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)