Sez. L, Sentenza n. 673 del 01/02/1985 (Rv. 438877 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DELLE MERCEDI EROGATE NEL PERIODO CUI ATTIENE IL PREMIO ASSICURATIVO - MANCANZA OD IMPRECISIONE - ACCERTAMENTO EFFETTIVO DELLE RETRIBUZIONI OPPURE DEL DOPPIO CALCOLATE IN VIA PRESUNTIVA - POTERI DELL'INAIL EX ART. 28 DELLA LEGGE N. 1124 DEL 1965 - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DELLE MERCEDI EROGATE NEL PERIODO CUI ATTIENE IL PREMIO ASSICURATIVO - MANCANZA OD IMPRECISIONE - ACCERTAMENTO EFFETTIVO DELLE RETRIBUZIONI OPPURE DEL DOPPIO CALCOLATE IN VIA PRESUNTIVA - POTERI DELL'INAIL EX ART. 28 DELLA LEGGE N. 1124 DEL 1965 - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il potere concesso all'Inail - a fronte della mancata od imprecisa comunicazione, da parte del datore di lavoro, delle mercedi erogate nel periodo cui attiene il premio assicurativo - di determinare il premio stesso sulla base dell'accertamento effettivo delle retribuzioni oppure del doppio di esse calcolate in via presuntiva non ha carattere sanzionatorio né si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 16 dicembre 1982), in quanto compete al datore di lavoro il diritto di dimostrare che le retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti sono state inferiori a quelle in base alle quali è stato richiesto il pagamento del premio, dovendo il premio stesso essere sempre determinato, in via definitiva, sulle retribuzioni pagate in concreto e non su quelle presunte. (Conf 3252/82, mass n 421210).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)