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Sez. 1, Sentenza n. 14986 del 26/03/2008 Ud. (dep. 10/04/2008) Rv. 239619 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reati - Ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore - Traduzione in lingua nota allo straniero del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento - Obblighi della P.A. e sindacato del giudice di merito.
Stato
decisa il 2008-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239619-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di inosservanza ingiustificata, da parte dello straniero, dell'ordine di allontanamento del questore dal territorio dello Stato, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre copia del decreto di espulsione e del pedissequo ordine del questore in lingua a lui nota è suscettibile di deroga ogni qualvolta la P.A. specifichi le ragioni tecnico-organizzative per le quali tale traduzione non sia possibile, provvedendo, quindi, alla traduzione in una delle tre lingue cd. internazionali (francese, inglese e spagnolo). Ne consegue che il giudice di merito, controllata l'osservanza delle disposizioni disciplinanti detta traduzione, deve verificare l'effettiva possibilità di conoscenza, da parte del destinatario (anche mediante l'ausilio di terzi), del contenuto dell'ordine di allontanamento, restando, in caso contrario, la condotta trasgressiva non punibile per difetto dell'elemento soggettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 3 CORTE COST., DPR 18/10/2004 num. 334 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)