Sez. 1, Sentenza n. 2186 del 26/10/2006 Ud. (dep. 23/01/2007) Rv. 235740 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Procedura di espulsione - Decreto prefettizio e conseguente ordine del Questore - Lingua dello straniero - Derogabilità - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di reati concernenti l'espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto nella lingua da lui conosciuta è derogabile ogni qual volta l'autorità specifichi le ragioni tecnico organizzative per le quali tale traduzione sia impossibile, procedendo poi alla traduzione in una delle tre lingue internazionali previste dalla legge; tale impossibilità deve essere apprezzata non in termini assoluti, ma in correlazione alle situazioni di fatto e tenuto conto dell'obbligo di provvedere senza indugio, restando esclusa per il giudice di merito la possibilità di sindacare le scelte della P.A. in relazione alle concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dello straniero. Quanto poi all'effettiva conoscibilità del contenuto dell'ordine di allontanamento da parte dello straniero l'accertamento deve investire non la personale capacità di interpretare la lingua utilizzata per la traduzione, ma la conoscibilità, anche attraverso l'ausilio di terzi, del contenuto dell'atto, tenendo presente sia la capacità di esprimersi sia la preferenza indicata dall'interessato. (Conforme a Sez. 1 Civ. 3 marzo 2004 n. 4312, rv. 570761; Sez. I Civ. 14 luglio 2004 n. 13032, rv. 574546).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 3 com. 3 CORTE COST., DPR 18/10/2004 num. 334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)