Sez. 3, Sentenza n. 1781 del 05/12/1984 Ud. (dep. 21/02/1985) Rv. 168004 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - AMNISTIA DI CUI AL D.P.R. 18 DICEMBRE 1981, N. 744 - APPLICABILITÀ AI REATI EDILIZI - CRITERI - NOZIONE DI LIMITATA ENTITÀ DEI VOLUMI ILLEGITTIMAMENTE REALIZZATI.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - AMNISTIA DI CUI AL D.P.R. 18 DICEMBRE 1981, N. 744 - APPLICABILITÀ AI REATI EDILIZI - CRITERI - NOZIONE DI LIMITATA ENTITÀ DEI VOLUMI ILLEGITTIMAMENTE REALIZZATI.*
Ai fini della applicazione ai reati edilizi dell'amnistia, di cui all'art. 2 d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, occorre far riferimento unicamente all'entità dei volumi illegittimamente realizzati, con la precisazione che per volumi, in senso tecnico - giuridico, non può che intendersi esclusivamente la cubatura del fabbricato. Esulano, pertanto, dalla previsione del beneficio il presupposto del carattere speculativo dell'opera o altri requisiti. (nella specie il ricorrente aveva sostenuto che, al di là della quantificazione della cubatura, il giudice doveva comprendere nel concetto di limitata entità l'opera che non tende a scopi speculativi). (V mass n 145149; (V mass n 148572; (Conf mass n 151665).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)