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Sez. 3, Sentenza n. 504 del 27/10/1981 Ud. (dep. 22/01/1982) Rv. 151665 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - AMNISTIA DI CUI AL D.P.R. N. 413 DEL 1978 - APPLICABILITÀ AI REATI URBANISTICI - CRITERI - NOZIONE DI "LIMITATA ENTITÀ" DEI VOLUMI ILLEGITTIMAMENTE REALIZZATI.*
Stato
decisa il 1981-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151665-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - AMNISTIA DI CUI AL D.P.R. N. 413 DEL 1978 - APPLICABILITÀ AI REATI URBANISTICI - CRITERI - NOZIONE DI "LIMITATA ENTITÀ" DEI VOLUMI ILLEGITTIMAMENTE REALIZZATI.*

In tema di reato di costruzione senza licenza edilizia, ai fini della applicazione della amnistia, di cui il d.P.R. n. 413/78, occorre far riferimento ai volumi illegittimamente realizzati o alla modifica dei volumi esistenti. Il concetto di "limitata entità" non può, quindi, esorbitare dal parametro quantitativo. Sono, pertanto, irrilevanti il fine speculativo o meno dell'agente, la destinazione o l'ubicazione dell'opera, nonché la natura accessoria o marginale o l'autonomia del fabbricato stesso. (Conf mass n 150146).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)