Sez. 1, Sentenza n. 16326 del 04/08/2016 (Rv. 641319 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Violazione dell'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 - Azione della compagnia di assicurazioni nei confronti della banca negoziatrice - Azione di risarcimento danno ex art. 2043 c.c. - Esclusione - Azione di regresso ex art. 1299 c.c. - Configurabilità - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
La compagnia di assicurazioni, responsabile della vigilanza sul suo subagente non è legittimata ad agire in giudizio ex art. 2043 c.c. nei confronti della banca negoziatrice di un assegno non trasferibile, assumendone la responsabilità aquiliana e chiedendo il risarcimento del danno per avere quest'ultima consentito l'incasso del titolo a persona diversa dal beneficiario, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933, in quanto non è soggetto danneggiato, ma concorre con la banca nell'illecito commesso nei confronti dell'emittente l'assegno e, dunque, può convenirla in giudizio unicamente con l'azione di regresso ex art. 1299 c.c.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)