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Sez. 1, Sentenza n. 3405 del 22/02/2016 (Rv. 638760 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Pagamento a soggetto diverso dal beneficiario - Responsabilità della banca girataria per l'incasso - Accertamento della colpa - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638760-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

L'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, deroga sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito di cui all'art. 1992 c.c., sia al disposto di cui all'art. 1189 c.c., che dispone la liberazione del debitore di buona fede in favore del creditore apparente, sicché la banca girataria per l'incasso non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione di quest'ultimo. Del resto, ipotizzare l'eventualità di un pagamento liberatorio a persona diversa dal beneficiario effettivo implicherebbe l'impossibilità, per quest'ultimo, di giovarsi dell'ammortamento, escluso dall'art. 73 del r.d. n. 1736 del 1933 per l'assegno bancario con clausola "non trasferibile".

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 73, Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)