Sez. L, Sentenza n. 779 del 07/02/1986 (Rv. 444323 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - NORMATIVA APPLICABILE.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - NORMATIVA APPLICABILE.*
Per il principio di specialità di cui all'art. 1 cod. nav. Ai fini della Determinazione del trattamento spettante al lavoratore in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nautico, si deve far riferimento - non già ai criteri dettati dall'art. 2121 cod. civ. - ma esclusivamente a quelli stabiliti dall'art. 361 cod. nav., la cui portata è stata modificata dall'art. 1 d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito nella legge n. 91 del 1977) nel senso che le indennità fisse e continuative sono computabili nel calcolo della indennità di anzianità, quale elemento della retribuzione base solo in quanto siano a tal fine indicate dai contratti collettivi di diritto comune. Pertanto tale normativa disciplina interamente l'indennità di anzianità relativa a rapporti cessati dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 12 cit. (e non già solo quella relativa al periodo lavorativo maturato dopo tale data) giacché il relativo diritto del lavoratore si perfeziona solo al momento dell'Estinzione del rapporto. (V 3312/85, mass n 440984; (V 3213/81, mass n 413785).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1, Cod. Navig. art. 361, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)