Sez. L, Sentenza n. 3213 del 15/05/1981 (Rv. 413785 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DISCIPLINA APPLICABILE - RIFERIMENTO ALLA DATA DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO - NECESSITA - MODIFICAZIONI SUCCESSIVE DELLA DISCIPLINA - EFFETTO RETROATTIVO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DISCIPLINA APPLICABILE - RIFERIMENTO ALLA DATA DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO - NECESSITA - MODIFICAZIONI SUCCESSIVE DELLA DISCIPLINA - EFFETTO RETROATTIVO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il diritto all'indennita di anzianita si perfeziona soltanto al momento della Estinzione del rapporto di lavoro e rimane, pertanto, integralmente regolato dalla disciplina giuridica vigente in tale momento. Le modificazioni a questa successivamente apportate non possono influire sulla liquidazione dell'indennita dovuta in base alla medesima, a meno che la relativa fonte non le dichiari espressamente dotate di efficacia retroattiva. (Conf 3321/78, mass n 392751).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)