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Sez. 2, Sentenza n. 6881 del 18/06/1991 (Rv. 472734 - 01)

Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere | Giudizio possessorio - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472734-01

Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere

Il giudice del merito deve dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere, una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale, riconosciuti e non contestati dalle parti, dai quali deriva l'eliminazione del contrasto tra le stesse, ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale; il che, per quanto specificamente attiene al giudizio possessorio, si verifica qualora nelle more del giudizio stesso, il ricorrente sia reintegrato spontaneamente, prima del provvedimento del giudice, nella situazione di fatto alterata dal resistente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)