Sez. 1, Sentenza n. 9781 del 16/09/1995 (Rv. 494038 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Condizioni - Pronuncia anche d'ufficio - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La cessazione della materia del contendere può pronunciarsi, anche d'ufficio, solo quando siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti nuovi - riconosciuti od ammessi da tutte le parti - che abbiano eliminato ogni ragione di contestazione, anche sulla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbiano pertanto determinato l'oggettivo venir meno della necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)