Sez. 5, Sentenza n. 20360 del 20/09/2006 (Rv. 594471 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Ingiunzione doganale - Notificazione - Consegna della copia dell'atto a persona diversa da quella prescritta, ma ricollegabile al destinatario - Conseguenze - Nullità - Sanatoria.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
In tema di tributi doganali, la proposizione di opposizione all'ingiunzione doganale, costituente una "species" dell'ingiunzione fiscale, sana gli eventuali vizi della notificazione, operando anche per essa il principio secondo il quale la consegna della copia dell'atto in luogo o a persona in ipotesi diversa da quella prescritta, ma pur sempre ricollegabile al destinatario, non ne comporta l'inesistenza.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)