Sez. 1, Sentenza n. 3836 del 28/06/1984 (Rv. 435788 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - CONSEGNA DELLA COPIA DELL'ATTO A PERSONA DIVERSA DA QUELLA PRESCRITTA, MA RICOLLEGABILE AL DESTINATARIO - CONSEGUENZE - NULLITÀ - SANATORIA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - CONSEGNA DELLA COPIA DELL'ATTO A PERSONA DIVERSA DA QUELLA PRESCRITTA, MA RICOLLEGABILE AL DESTINATARIO - CONSEGUENZE - NULLITÀ - SANATORIA.*
Anche con riguardo alla notificazione dell'ingiunzione fiscale, opera il principio secondo il quale la consegna della copia dell'atto in luogo od a persona diversa da quella prescritta, ma pur sempre ricollegabile al destinatario, comporta non inesistenza, ma nullità della notificazione medesima, la quale, pertanto, resta sanata per effetto della tempestiva opposizione proposta da detto destinatario. (V 1544/80, mass n 405108; (V 3823/77, mass n 387492).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)