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Sez. 1, Sentenza n. 49419 del 09/11/2004 Cc. (dep. 23/12/2004) Rv. 230273 - 01

FINANZE E TRIBUTI - LOTTO, LOTTERIE E SIMILI | Competenza per materia - Applicazione dell'art. 210 norme di coord. cod. proc. pen. - Sopravvivenza dopo l'entrata in vigore della legge 19 febbraio 1998 n. 51 - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230273-01

FINANZE E TRIBUTI - LOTTO, LOTTERIE E SIMILI

Il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 4 legge 7 gennaio 1989 n. 401) è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, in quanto le attribuzioni del tribunale nelle due diverse composizioni, monocratica e collegiale, sono disciplinate dagli artt. 33 bis e 33 ter cod. proc. pen. (introdotti dall'art.169 D.Lgs. n. 51 del 1998) e non più dai previgenti criteri di competenza per materia stabiliti dal codice, cui l'art. 210 disp. att. cod. proc. pen. prevedeva di derogare nel caso di diverse disposizioni di leggi speciali. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929 n. 4).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 ter, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 210 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST., Legge 19/02/1998 num. 51 art. 169

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)