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Sez. 1, Sentenza n. 45798 del 22/11/2001 Cc. (dep. 20/12/2001) Rv. 220377 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Violazione degli obblighi di comunicazione previsti a carico di condannati per associazione per delinquere di tipo mafioso e di sottoposti a misure di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose - Natura finanziaria del reato - Esclusione - Conseguenze in materia di competenza.
Stato
decisa il 2001-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220377-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

Il reato di cui all'art.31 della legge 13 settembre 1982 n.646, consistente nella violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto a carico dei condannati per associazione per delinquere di tipo mafioso e dei soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, non ha carattere finanziario, atteso che il bene giuridico protetto da detta norma incriminatrice non si identifica nella tutela, sia pure indiretta, degli interessi fiscali dello Stato, bensì nella tutela dell'ordine pubblico, trattandosi di norma diretta a consentire l'esercizio di un controllo patrimoniale più penetrante da parte della Guardia di Finanza nei confronti di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi, al fine di accertare tempestivamente se le variazioni patrimoniali dipendano dallo svolgimento di attività illecite. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui all'art.29 della legge n.646/1982 e fosse quindi da considerare, per il richiamo a tale articolo contenuto nell'art.33 bis, comma 1, lett. N., c.p.p., di competenza del tribunale in composizione collegiale).

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 29, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis com. 1 lett. N, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 bis com. 1 lett. N CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)