Sez. 3, Sentenza n. 5398 del 23/10/1984 (Rv. 437100 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - IMPOSSIBILITÀ O ECCESSIVA ONEROSITÀ DELLA RICHIESTA REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA - MODIFICAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA DA PARTE DEL CREDITORE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - IMPOSSIBILITÀ O ECCESSIVA ONEROSITÀ DELLA RICHIESTA REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA - MODIFICAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA DA PARTE DEL CREDITORE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
La impossibilità o l'eccessiva onerosità della richiesta reintegrazione in Forma specifica - che consentono al giudice di disporre, ex art. 2058 cod. civ., il risarcimento per equivalente - legittimano anche il creditore ad operare una analoga modifica della sua domanda, ove la ritenga conforme ai propri interessi, la quale non integra violazione al divieto della proposizione di domande nuove in appello, posto dall'art. 345 cod. proc. civ., ove restino immutati i fatti e le circostanze posti a base della domanda originaria di reintegrazione in Forma specifica. (V 5462/82, mass n 423225).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)