Sez. 1, Sentenza n. 5462 del 20/10/1982 (Rv. 423225 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI E PETITUM" - DOMANDA NUOVA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI USO DI FATTO DI MARCHIO DECADUTO RISPETTO ALL'USO ESCLUSIVO DI MARCHIO REGISTRATO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI E PETITUM" - DOMANDA NUOVA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI USO DI FATTO DI MARCHIO DECADUTO RISPETTO ALL'USO ESCLUSIVO DI MARCHIO REGISTRATO.*
La sanzione di inammissibilità della domanda nuova in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. colpisce la pretesa, sotto il duplice profilo del petitum e della causa petendi diversa e più ampia (rispetto a quella formulata in primo grado), che alteri i presupposti di fatto e di diritto della lite, ma non i profili impliciti o dipendenti che costituiscono un minus virtualmente contenuto nella pretesa originaria. (nella specie, la Corte suprema in base all'enunciato principio ha escluso la novità della domanda proposta in secondo grado e diretta alla tutela del diritto di usare di fatto un marchio decaduto rispetto a quella originaria diretta alla tutela dell'uso esclusivo di un marchio registrato, sia perché l'argomento del preuso non aveva comportato alcun ampliamento dell'indagine, sia perché il marchio registrato e quello di fatto non sono fattispecie ontologicamente diverse od antagonistiche).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)