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Sez. 3, Sentenza n. 2047 del 23/02/2000 (Rv. 534277 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Eccezione della parte interessata - Modalità temporali preclusive - Proposizione non solo con la prima difesa ma anche come prima istanza difensiva nell'ambito della prima difesa - Necessità.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534277-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

L'eccezione di estinzione del processo per inattività delle parti non solo deve essere sollevata nella prima difesa successiva all'evento estintivo, ma anche, più specificamente, deve costituire l'oggetto della prima tesi difensiva nell'ambito di tale prima difesa, atteso il tenore dell'art. 307, quarto comma, cod. proc. civ., da questo punto di vista più restrittivo della norma, per il resto analoga, posta dall'art. 157, secondo comma, in materia di proposizione dell'eccezione di nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)