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Sez. 3, Sentenza n. 316 del 13/01/1992 (Rv. 475289 - 01)

Procedimento civile - Estinzione del processo - Per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione | Eccezione della parte interessata - Necessità - Momento preclusivo - Controversia relativa ad un contratto agrario - Tardiva riassunzione dopo la sospensione - Pregiudiziale eccezione da parte del convenuto di improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 46 legge 203 del 1982 - Successiva eccezione di estinzione del giudizio - Irritualità.
Stato
decisa il 1992-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475289-01

Procedimento civile - Estinzione del processo - Per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione

L'estinzione del processo per tardiva riassunzione ex art. 307 cod. proc. civ. per poter essere dichiarata dal giudice deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua istanza o difesa, volta ad ottenere da parte del giudice una pronuncia diversa. L'eccezione deve pertanto ritenersi irritualmente proposta qualora il convenuto nel costituirsi nel processo riassunto dopo la sospensione, in una controversia relativa ad un contratto agrario, eccepisca pregiudizialmente l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda attrice per inottemperanza al disposto dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203 e, solo quale seconda ed ulteriore istanza, l'estinzione del processo per inosservanza del termine di cui all'art. 297 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)