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Sez. 1, Sentenza n. 3109 del 11/01/1984 Ud. (dep. 05/04/1984) Rv. 163528 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INCONVERTIBILITÀ DELLE PENE PECUNIARIE NELLE CORRISPONDENTI PENE DETENTIVE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ISTITUTO DEL RAGGUAGLIO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163528-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INCONVERTIBILITÀ DELLE PENE PECUNIARIE NELLE CORRISPONDENTI PENE DETENTIVE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ISTITUTO DEL RAGGUAGLIO - APPLICABILITÀ.*

In tema di concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, è irrilevante che le pene pecuniarie non siano più convertibili nelle corrispondenti pene detentive a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 136 cod. pen. (sent. 21 novembre 1979, n. 131) e dell'entrata in vigore delle nuove norme dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale. Infatti l'inconvertibilità non toglie il carattere di illecito penale ai fatti commessi ed è limitata alla commutazione della pena, mentre il ragguaglio con le pene detentive deve sempre essere operato ad ogni altro effetto giuridico (art. 135 cod. pen.) e, quindi, al fine di determinare i limiti oggettivi di concedibilità del beneficio (art. 163, primo comma cod. pen.). (Conf mass n 157349).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 136 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)