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Sez. 2, Sentenza n. 1164 del 06/04/1982 Ud. (dep. 05/02/1983) Rv. 157349 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDIZIONI - LIMITE DELLA PENA PECUNIARIA INFLITTA - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157349-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDIZIONI - LIMITE DELLA PENA PECUNIARIA INFLITTA - VALIDITÀ.*

In tema di concessione della sospensione condizionale della pena il ragguaglio della pena pecuniaria a quella detentiva ai fini della Determinazione del limite di pena stabilito dalla legge quale necessario presupposto per la facoltà di applicare il beneficio, è giuridicamente valido anche dopo le modifiche apportate al testo originario degli artt. 164 e 168 cod. pen. con la legge n. 220 del 1974 e dopo la sentenza 131 del 1979 della Corte costituzionale che ha affermato il principio dell'inconvertibilità della pena pecuniaria in detentiva. Il fatto che per il ragguaglio della pena pecuniaria siano richiamate le modalità di calcolo stabilite per la conversione della pena pecuniaria non ha alcun rilievo, giacché tale metodo legale di calcolo non comporta affatto il tramutamento, agli effetti esecutivi, della pena pecuniaria in quella detentiva, ma serve solo alla Determinazione in astratto della quantità di pena rispetto alla quale può essere elargito il beneficio di legge. (Conf mass n 147149).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)