Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18439 del 12/07/2018 (Rv. 649463 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - IN GENERE | Obbligo di mantenere le piante e gli alberi alle distanze dal confine stabilite nei primi tre commi dell'art. 892 c.c. - Inapplicabilità in caso di presenza sul confine di muro divisorio - Condizioni.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - IN GENERE
Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'art. 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le dette piante non lo superino in altezza poiché, in questo caso, il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)