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Sez. 2, Sentenza n. 21010 del 01/08/2008 (Rv. 605086 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - IN GENERE | Obbligo di mantenere le piante e gli alberi alle distanze dal confine stabilite nei primi tre commi dell'art. 892 cod. civ. - Inapplicabilità delle prescrizioni in caso di confine contrassegnato da muro divisorio - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605086-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - IN GENERE

Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'art. 892 cod. civ., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non lo superino in altezza, in quanto in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)