Sez. L, Sentenza n. 1676 del 10/04/1978 (Rv. 391084 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DEL CREDITO DI LAVORO - PROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO PROMOSSO IN SEGUITO A SENTENZA DI CASSAZIONE EMESSA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART 429 COD PROC CIV (NUOVO TESTO) - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DEL CREDITO DI LAVORO - PROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO PROMOSSO IN SEGUITO A SENTENZA DI CASSAZIONE EMESSA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART 429 COD PROC CIV (NUOVO TESTO) - AMMISSIBILITA.*
La domanda di rivalutazione del credito di lavoro, ai sensi dello art 429 terzo comma cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge n 533 del 1973, e proponibile nel giudizio di rinvio, instauratosi in forza di sentenza di Cassazione emessa prima della entrata in vigore della citata norma, atteso che il divieto di nuove conclusioni in Sede di rinvio, fissato dall'art 394 terzo comma cod proc civ, non puo riguardare le situazioni che vengano ad essere regolate da legge sopravvenuta, rispetto alle quali non e configurabile un contrasto con la pronuncia di annullamento. (V 458/67, mass n 379107).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)