Sez. 2, Sentenza n. 458 del 11/02/1976 (Rv. 379107 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - NUOVE - PRECLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - NUOVE - PRECLUSIONE - LIMITI.*
Il giudizio di rinvio si presenta come un giudizio chiuso, destinato, per effetto della sentenza di Cassazione, a sostituire una nuova statuizione di merito a quella precedente, cassata; in detto giudizio, non e consentito alle parti la proposizione di nuove domande ed eccezioni e la deduzione di nuove prove, fatta eccezione per le ipotesi di jus superveniens e di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della sentenza di Cassazione, ai sensi dell'art 394, terzo comma, cod proc civ. (Conf 48/74, mass n 367556; (V 1664/74, mass n 369846).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)