Sez. 3, Sentenza n. 95 del 11/01/1974 (Rv. 367642 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE - DIFETTO DI NORMALE PRUDENZA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MERA LEGITTIMITA APPARENTE DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE DELLA COLPA - INSUFFICIENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE - DIFETTO DI NORMALE PRUDENZA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MERA LEGITTIMITA APPARENTE DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE DELLA COLPA - INSUFFICIENZA.*
In tema di esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, il difetto di normale prudenza circa la prevedibilita dell'esito definitivo della contestazione sul fondamento del diritto si configura come colpa dell'esecutante, tale da poter implicare responsabilita processuale aggravata ai sensi dell'art 96, secondo comma, cod proc civ. pertanto la mera legittimita apparente del provvedimento, nei confronti del quale penda un giudizio di opposizione, non e sufficiente ad escludere siffatta responsabilita. (Conf 796'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)