Sez. 1, Sentenza n. 993 del 04/02/1987 (Rv. 450605 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI - ESECUZIONE DI MISURE CAUTELARI IN BASE A BREVETTO INVALIDO O SCADUTO - RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - COLPA GRAVE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MANCANZA DI NORMALE PRUDENZA - SUFFICIENZA.*
BENI - IMMATERIALI - MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI - ESECUZIONE DI MISURE CAUTELARI IN BASE A BREVETTO INVALIDO O SCADUTO - RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - COLPA GRAVE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MANCANZA DI NORMALE PRUDENZA - SUFFICIENZA.*
La responsabilità prevista dall'art. 82 R.d. 29 giugno 1939 n. 1127 in materia di brevetti per invenzioni industriali, applicabile, in virtù dell'art. 12 R.d. 25 agosto 1940 n. 1411 alla materia dei brevetti per modelli di utilità ed ornamentali, a carico di chi, agendo con colpa, ha ottenuto un sequestro o una descrizione poi divenuti inefficaci o revocati perché senza causa, come nel caso di colui che esegue tali misure cautelari in base ad un brevetto risultato, poi, invalido o scaduto, si riconduce nell'ambito dell'art. 96, secondo comma codice procedura civile, onde il concetto di colpa va inteso nel senso non di colpa grave bensì di Mancanza di normale prudenza nel prevedere l'esito della lite. La prova della colpa dell'agente, rientrando tale responsabilità nello schema di quella extracontrattuale, incombe su colui che chiede il risarcimento dei danni e la valutazione dell'assolvimento di tale Onere è rimessa al giudice del merito. (V 96/75, mass n 373261; (V 96/75, mass n 373259; (V 2255/74, mass n 370610; (V 95/74, mass n 367642; (V 879/72, mass n 357104).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 82, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)