Sez. 1, Ordinanza n. 561 del 07/03/1977 Cc. (dep. 04/06/1977) Rv. 136134 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DI CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - ESTREMI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DI CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - ESTREMI.*
Nel processo di prevenzione l'applicazione del principio di contestazione dell'accusa non comporta la necessita di indicare i fatti su cui si fonda la richiesta del questore o del procuratore della Repubblica, ma e rispettato tramite la precisazione - e la conseguente immutabilita in peius - della misura proposta.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)