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Sez. 1, Ordinanza n. 561 del 07/03/1977 Cc. (dep. 04/06/1977) Rv. 136134 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DI CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1977-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136134-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DI CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - ESTREMI.*

Nel processo di prevenzione l'applicazione del principio di contestazione dell'accusa non comporta la necessita di indicare i fatti su cui si fonda la richiesta del questore o del procuratore della Repubblica, ma e rispettato tramite la precisazione - e la conseguente immutabilita in peius - della misura proposta.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)